PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varia i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione fino a tre mesi, con la multa da 200 a 500 euro e con la condanna al ripristino e alla ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi. Si procede d'ufficio.
      Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su immobili di recente ristrutturazione, si applica la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2.000 euro. Si procede d'ufficio».